La cessione a terzi di marchi a prezzo ridotto e l'immediato successivo acquisto, verso un corrispettivo annuale di gran lunga maggiore, del mero diritto di sfruttamento parziale, costituisce un abuso del diritto.
Detta operazione, infatti, pone in essere un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, “in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici fiscali”.
Ne deriva l’indeducibilità dei costi sostenuti dall’impresa contribuente relativamente alla citata operazione.
E’ quanto sottolineato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 12282 del 20 maggio 2013, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria regionale di annullamento di un accertamento notificato ad una società per asserita antieconomicità di un'operazione.
L’operato dei giudici di merito è stato, in particolare, censurato in quanto gli stessi, nell’annullare l’accertamento, non avevano specificato, sulla base di una complessiva valutazione degli elementi in atto e di valide argomentazioni, le ragioni per le quali l'evidente antieconomicità delle operazioni potesse non costituire un sintomo di violazioni di disposizioni tributarie.
weekly news 21/2013