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Casa con piscina esclusa dalle agevolazioni prima casa

Pubblicato il 23 maggio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12517 depositata il 22 maggio 2013, ha definitivamente respinto il ricorso presentato da due contribuenti, marito e moglie, avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo un avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva loro comunicato la revoca delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa di abitazione sull'assunto che l'operazione di compravendita aveva avuto ad oggetto un bene di lusso.

Secondo la Suprema corte - in tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, occorre fare riferimento ai requisiti fissati dal Decreto ministeriale lavori pubblici 2 agosto 1969 in forza del quale “sono da considerare di lusso le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) e aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta”.

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