La Ctr della Lombardia, con la sentenza n. 46/45/13, del 25 marzo 2013, sottolinea come, in caso di accertamento, la motivazione deve essere omogenea e basarsi sulla norma cui la verifica fa riferimento e ai sensi del quale si è provveduto all'emissione dell'atto impositivo.
Il caso riguarda un controllo effettuato ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 600/73 (accertamento sulle scritture contabili) nei confronti di un contribuente: gli Uffici amministrativi riscontravano redditi ritenuti non sufficienti in funzione dei costi e delle spese necessari al mantenimento del nucleo familiare.
I giudici ritengono illegittima la motivazione ed evidenziano come questa può avere rilevanza ai fini di un accertamento effettuato ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73 (accertamento sintetico), concernente la rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche. In caso di controllo di un'azienda sulla base alle scritture contabili non possono inserirsi come elementi utili informazioni riguardanti la sfera privata del contribuente, ricorrendo contemporaneamente ai metodi accertativi previsti dagli articoli 38 e 39, incompatibili tra loro.
weekly news 22/2013