La Ctr Lombardia – sentenza n. 32/22/2013 – afferma che è da considerare nullo l’avviso di accertamento emesso al termine di un qualsiasi controllo sostanziale (verifica in azienda o invio di questionari o inviti) effettuato dall’Amministrazione finanziaria se non è seguito da un verbale redatto dagli stessi verificatori, in cui vengano riportate in dettaglio tutte le risultanze e tale da consentire al contribuente di presentare le proprie osservazioni.
La Commissione tributaria lombarda, confermando la decisione di primo grado, punta l’accento sulla centralità del principio del contraddittorio nell’ambito del processo tributario.
I giudici regionali, muovendo dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ricordano come lo stesso abbia il diritto di formulare osservazioni entro il termine di 60 giorni, così da poter partecipare attivamente al procedimento tributario, potendo avviare un contradditorio sia per motivi di difesa che per ragioni di natura collaborativa. A sua volta, l’ufficio è tenuto a valutare tutte le deduzioni formulate dal contribuente in sede di contraddittorio tanto che l’atto di imposizione tributaria deve contenere una giusta replica per poter superare le deduzioni formulate: in caso contrario, è da considerare nullo per difetto di motivazione.
Pertanto, l’atto impositivo per non risultare viziato e preservare la propria legittimità deve sempre essere accompagnato da un verbale. Se la redazione di quest’ultimo non fosse da considerare obbligatoria, non si spiegherebbe – a detta dei giudici - la disposizione del citato articolo 12, comma 7, che “impone agli uffici accertatori un temporaneo, ma tassativo, divieto a procedere al fine di garantire al contribuente il diritto a partecipare” al procedimento di accertamento.
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