La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13081 del 27 maggio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto le istanze di risarcimento avanzate dal fallimento di una Srl nei confronti dei sindaci della stessa, unitamente agli amministratori, per i danni subiti dalla società in conseguenza del fatto che essi avevano omesso di vigilare sull'osservanza degli obblighi legali e statutari da parte degli amministratori i quali, peraltro, avevano posto in essere anche false fatturazioni e truffe, abbandonando l'azienda al proprio destino.
In particolare, era stato rilevato dalla Corte d'appello che il Collegio sindacale aveva omesso ogni sia pur superficiale controllo sulla regolare contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Senza contare che la violazione del dovere di controllo era di particolare gravità tenuto conto che la società aveva beneficiato di un ingente contributo statale a fondo perduto, al quale erano connessi obblighi il cui inadempimento ne avrebbe comportato la revoca, e di sovvenzioni per la formazione professionale dei dipendenti, con la conseguente assunzione della veste giuridica di agente contabile.
In tale contesto sono state ritenute prive di rilievo le doglianze avanzate dai sindaci i quali si erano difesi sostenendo che il loro dovere di controllo dovesse limitarsi a quelli che erano gli aspetti formali. Per la Prima sezione civile di Cassazione, per contro, gli stessi erano da ritenere responsabili in quanto, se avessero vigilato doverosamente sulla contabilità aziendale, avrebbero potuto evitare la dichiarazione di fallimento della Srl.
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