La rinuncia al compenso da parte del professionista può essere espressa anche attraverso un comportamento concludente. E' quindi possibile che detta rinuncia possa desumersi in considerazione del lungo tempo trascorso senza ottenere il compenso, e dell’insussistenza di un’intesa con il cliente sulla retribuzione sia in fase genetica che successivamente. Il professionista, infatti, potrebbe prestare la propria attività anche a titolo gratuito e per i motivi più vari.
E' il principio sancito dalla Prima sezione civile di Cassazione nel testo della sentenza n. 13094 depositata il 27 maggio 2013 e pronunciata con riferimento alla controversia che ha visto coinvolto un ingegnere il quale, dopo aver prestato alcune attività per conto di una società, era rimasto inerte per molti anni, senza chiedere alcun compenso.
Solo dopo che la società era stata sottoposta al fallimento, il professionista si era attivato al fine di vedersi riconoscere un diritto di credito, credito che, tuttavia, oltre a non risultare fondato su un contratto non era nemmeno indicato nel bilancio della società. Peraltro, non risultava neanche che il professionista ne avesse mai reclamato per iscritto il pagamento.
weekly news 22/2013