Nell’esaminare il ricorso presentato dal legale rappresentate di una società che, a seguito di un’accusa di evasione fiscale ai fini Iva, si era vista sequestrare tutti i conti correnti bancari e postali, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione – sentenza n. 22980 del 28 maggio 2013 – ha ribadito che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, di cui all'articolo 19 comma 2 del Dl n. 231/01, previsto per le persone giuridiche, non può essere ordinato sui beni di qualsiasi natura appartenenti alla società. Ciò vale ancora di più se il reato contestato consiste nella violazione di norme finanziarie commesse dal legale rappresentante sulla base dell'articolo 1 comma 143 della Legge n. 244/2007.
I Supremi giudici, nell’interpretare complessivamente le norme del citato decreto legge, sottolineano come i reati fiscali non sono previsti tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento cautelare, salva sempre l'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio, utilizzato dal reo per commettere gli illeciti. In tal caso, infatti, l’atto illecito non risulterebbe commesso nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica, ma proprio dello stesso rappresentante legale attraverso la copertura della struttura societaria.
weekly news 22/2013