Con la circolare n. 18 del 29 maggio 2013, l’agenzia delle Entrate fornisce una guida operativa di 237 pagine sulle disposizioni applicabili ai fini dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti, per la tassazione degli atti notarili. Anche con l’aiuto di esempi, schemi e tabelle, il manuale offre una ricognizione su temi al centro di annose vicende normative, si va dal prelievo su gli atti di fabbricati e terreni a quello degli atti societari. Il fine dichiarato è quello di rendere omogenea ed uniforme la tassazione degli atti notarili su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza di una diminuzione delle casistiche conflittuali che possono insorgere tra i contribuenti ed i notai da un lato e l’Amministrazione finanziaria dall’altro.
Il vademecum assorbe documenti di prassi e novità normative introdotte fino al 31 dicembre 2012 ed è destinato ad un continuo aggiornamento nel tempo, che terrà conto anche di risposte ad istanze di interpello e consulenze giuridiche.
Nella premessa si spiega che alcuni argomenti trattati sono stati oggetto di approfondimento e di esame congiunto con il Consiglio Nazionale del Notariato, che ha prestato una concreta e utile collaborazione per la soluzione di diverse problematiche interpretative.
Dalla lettura un’importante interpretazione sul trattamento fiscale delle cessioni dei manufatti in corso di costruzione, che porterà alla conclusione di molti contenziosi accesi dalla stessa Agenzia. Nella circolare si riconosce che se la cessione di un fabbricato da parte di un soggetto passivo di imposta avviene in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo, è esclusa dall'ambito applicativo dell'articolo 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del Dpr n. 633/1972, poiché è ancora un bene nel circuito produttivo. Dunque, la cessione sarà assoggettata ad Iva e, per il principio di alternatività, le imposte ipotecaria e catastale saranno in misura fissa e non del 4% sul prezzo dichiarato. Il contenzioso riguarda in special modo gli impianti fotovoltaici.
Di importanza non minore il chiarimento sulla possibilità di ottenere il rimborso della maggiore imposta versata in sede di registrazione del contratto preliminare, per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo, se questa risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo. Il contribuente richiederà il rimborso entro tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. In questo caso il termine triennale decorrerebbe dalla data di registrazione del contratto definitivo.
weekly news 22/2013