Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 13649 depositata il 30 maggio 2013 - non è consentito il recesso unilaterale anticipato dal contratto di associazione in partecipazione tra professionisti che sia stato stipulato per un periodo di tempo determinato; detta tipologia di contratto, inoltre, non è basata sull’elemento fiduciario dell'intuitus personae.
Ne consegue che neanche il titolare dello studio può recedere anticipatamente dal contratto di associazione in partecipazione se viene a mancare la fiducia verso uno degli associati.
Ed infatti – precisa la Corte - il recesso anticipato è ammissibile solo in caso di inadempimento di una delle parti contrattuali.
Sulla base di questi assunti, la Suprema corte di legittimità ha accolto il ricorso presentato da due professionisti, associati in partecipazione, che chiedevano di essere risarciti dal dominus dello studio in considerazione del recesso anticipato di quest'ultimo dal contratto di associazione in partecipazione, recesso unilateralmente deciso sull'assunto del venir meno del rapporto di fiducia con i due colleghi.
weekly news 22/2013