Notizia

Se non c ' e' danno erariale la sanzione e' minima anche nel reverse charge con l ' estero

Pubblicato il 03 giugno 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Ctr Lombardia, con sentenza n. 43/05/2013, stabilisce che se non c'è debito d'imposta, l’omessa autofatturazione per le prestazioni di servizio ricevute dall'estero sconta la sanzione del 3% dell'Iva irregolarmente documentata (articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997). Ciò poiché l’irregolarità non reca danno all'Erario, in quanto l'imposta è stata assolta, anche se irregolarmente. Dunque, il mancato adempimento non comporta la sanzione piena del 100/200% dell'imposta. In tal modo, il trasgressore pagherà da un minimo di 258 ad un massimo di 10mila euro. Nel caso, il Fisco applicava la misura piena per l’irregolare documentazione citata, sostenendo che la sanzione più favorevole del 3% non è ammessa nelle operazioni con l'estero. Nella pronuncia sul ricorso, invece, sia la Ctp che la Ctr danno ragione al contribuente. La Ctr, ricordando pregresse sentenze di Cassazione, ritiene che la violazione non abbia natura sostanziale, ma formale: “in caso di reverse charge, l'inosservanza da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale non può privarlo del diritto alla detrazione.. in relazione al principio di neutralità fiscale il quale esige che l'esenzione dall'IVA sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi". Di più, il principio del favor rei sancito si deve applicare anche nelle violazioni commesse prima del 2008 (ante Dlgs 471/1997).

weekly news 23/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 marzo 2026
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).

Scadenza del 31 marzo 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte...

Scadenza del 31 marzo 2026
Enti non commerciali variazione dati mod. eas

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2025, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati,...

Scadenza del 31 marzo 2026
Bonus pubblicità 2026

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / ...