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Lite temeraria in sede di opposizione a cartella esattoriale. E' il giudice tributario a decidere

Pubblicato il 04 giugno 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le Sezioni unite civili di Cassazione, con ordinanza n. 13899 del 3 giugno 2013, si sono pronunciate nell'ambito di una vicenda in cui un contribuente aveva promosso azione per chiedere sia l'annullamento di una cartella di pagamento per mancanza di legittimazione passiva sia l'affermazione della responsabilità aggravata dell'agenzia delle Entrate per lite temeraria ex articolo 96 Codice di procedura civile nel caso in cui avesse insistito per la reiezione del ricorso nonché, in ogni caso, la condanna al risarcimento del danno patito, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di ingiusta perdita di tempo, sottratto alla propria attività professionale, di accollo di spese per spostamenti ed impiego di collaboratori e per la difesa tecnica, di stress e tensioni anche in ambito familiare.Il Supremo collegio di legittimità, nel dettaglio, ha risposto affermativamente all'istanza di regolamento di giurisdizione sollevata dallo stesso contribuente al fine di veder dichiarata la giurisdizione del giudice tributario anche con riferimento alle domande risarcitorie avanzate. Secondo le Sezioni unite, la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria è applicabile anche al processo tributario spettando al giudice tributario liquidare al contribuente vittorioso anche una somma in via equitativa, “a titolo di risarcimento dei danni a causa dell'esercizio, da parte dell'amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", cioè derivata, da mala fede o colpa grave”. Nei casi come quello in esame, infatti, gli accessori richiesti dal contribuente presentano un diretto e immediato nesso causale con l'atto tributario impugnato.

weekly news 23/2013

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