La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 maggio 2013 n. 12340, ribadisce il principio sancito all’articolo 2291 del Codice civile, secondo cui per le società in nome collettivo vale la regola generale in base alla quale tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, senza che il patto contrario abbia effetto nei confronti di terzi.In virtù di ciò, si sottolinea come il socio debba rispondere solidalmente nei confronti dell’Inps dei debiti scaturenti dal mancato adempimento agli oneri contributivi della società sorti durante l’esercizio della sua attività. Nel caso di scioglimento della società, il socio che cede la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione viene iscritta nel Registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui lo stesso socio ne sia venuto a conoscenza. Tale disposizione è da considerare di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano giustificazione nella legge, tra cui vanno ricomprese anche le fonti legali relative al versamento di contributi previdenziali. Pertanto, il socio di una società in nome collettivo è tenuto a rispondere dell’obbligazione tributaria sorta durante la vita della società stessa in quanto socio solidalmente e illimitatamente responsabile.
weekly news 23/2013