La Sesta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 24557 del 5 giugno 2013, ha ribaltato l'ordinanza con cui il Tribunale di Bologna aveva annullato la misura cautelare del sequestro preventivo per equivalente disposta dal Gip nei confronti dei beni nella disponibilità di una società ovvero di una serie di società interamente controllate dalla prima. Il provvedimento del Gip era stato adottato ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001, nell'ambito di una vicenda in cui si prospettava la responsabilità amministrativa della società per asserita commissione, da parte di soggetti che in essa avevano incarichi dirigenziali, del reato di formazione fittizia di capitale di cui all'articolo 2632 del Codice civile. Secondo la Suprema corte, in particolare, la responsabilità della persona giuridica non poteva essere esclusa nella vicenda in oggetto in cui l'interesse della medesima era concorrente a quello dell'agente o degli agenti che, in posizione qualificata, avevano commesso il reato presupposto.
weekly news 23/2013