Con sentenza n. 24186 depositata il 6 giugno 2013, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui li giudici d'appello di Milano avevano condannato, per dichiarazione infedele, un avvocato che aveva fatturato solo una parte dei propri compensi e versato la porzione più consistente di quanto incassato in un conto estero.
I giudici di legittimità hanno ritenuto esente da censure la motivazione resa dalla corte di merito la quale aveva tenuto conto del complessivo meccanismo di frode posto in essere dal professionista per avere non solo trasferito delle somme di denaro “estero su estero”, ma anche utilizzato come schermo il prestigioso studio legale a cui era associato, a nome del quale, peraltro, aveva emesso fattura.
weekly news 23/2013