Notizia

I costi per lavoro interinale indeducibili dalla base imponibile Irap

Pubblicato il 07 giugno 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L'Agenzia delle Entrate ha notificato a carico di una società a capitale pubblico un avviso di accertamento in cui venivano ripresi a tassazione i costi sostenuti per il lavoro interinale, precedentemente dedotti dalla base imponibile Irap. Per il Fisco, tali costi sono equiparabili a quelli sostenuti per il lavoro dipendente e, dunque, indeducibili ai fini Irap. Di parere contrario la società, che si è opposta al ricorso rivolgendosi ai giudici di merito. I giudici della Ctr Lazio, riformando la precedente decisione della Ctp di Roma, hanno ritenuto valido l’accertamento sostenendo che i costi per il lavoro interinale debbano essere classificati dal punto di vista sostanziale della loro funzione economica. Pertanto, essi vanno imputati in bilancio come “costi per il personale” e non come “costi per servizi”. Di qui la loro indeducibilità dalla base imponibile con conseguente aggravio fiscale per l’impresa che si avvale di lavoratori temporanei. 

Queste le conclusioni desumibili dalla sentenza n. 152/21/13 della Ctr Lazio, depositata in data 29 maggio.

weekly news 23/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).