L'Agenzia delle Entrate ha notificato a carico di una società a capitale pubblico un avviso di accertamento in cui venivano ripresi a tassazione i costi sostenuti per il lavoro interinale, precedentemente dedotti dalla base imponibile Irap. Per il Fisco, tali costi sono equiparabili a quelli sostenuti per il lavoro dipendente e, dunque, indeducibili ai fini Irap. Di parere contrario la società, che si è opposta al ricorso rivolgendosi ai giudici di merito. I giudici della Ctr Lazio, riformando la precedente decisione della Ctp di Roma, hanno ritenuto valido l’accertamento sostenendo che i costi per il lavoro interinale debbano essere classificati dal punto di vista sostanziale della loro funzione economica. Pertanto, essi vanno imputati in bilancio come “costi per il personale” e non come “costi per servizi”. Di qui la loro indeducibilità dalla base imponibile con conseguente aggravio fiscale per l’impresa che si avvale di lavoratori temporanei.
Queste le conclusioni desumibili dalla sentenza n. 152/21/13 della Ctr Lazio, depositata in data 29 maggio.
weekly news 23/2013