Con sentenza del 3 giugno 2013, il Tribunale di Catania ha prosciolto un imprenditore dall'accusa di omesso versamento delle ritenute assumendo che dagli atti del giudizio non potevano desumersi chiari elementi in ordine alla volontà dell'imputato medesimo di frodare il Fisco; e ciò, anche in considerazione della presenza, per contro, di palesi elementi dai quali desumere che l'imputato fosse in una condizione di obiettiva impossibilità a fronteggiare i debiti contratti.
Secondo i giudici di merito, infatti, la condotta dell'imprenditore era da considerare diretta conseguenza di una situazione di grave crisi economica che era stata originata, da un lato, dalla revoca di numerose commesse e, dall'altro, dall'aggressione dell'Ente di riscossione.
Lo stesso imputato, dunque, era inadempiente per cause indipendenti dalla sua volontà.
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