La Corte di cassazione, con ordinanza n. 14492 del 7 giugno 2013, dà ragione al Fisco affermando che è lecito per l’Amministrazione finanziaria applicare gli studi di settore superando le argomentazioni a difesa portate in contraddittorio, se il reddito dichiarato è talmente esiguo da non poter fare fronte alle esigenze di vita del contribuente.
L’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, poiché il giudice tributario può decidere per l’applicabilità degli standard al caso in esame, se l’ente impositore dimostri di aver ragione nell’averli applicati.
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