Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 14150 del 5 giugno 2013 - più operazioni societarie e/o negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale costituito dal trasferimento della proprietà di beni immobili, vanno considerati, ai fini dell’imposta di registro, “come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva”.
Ed infatti, in materia di imposta di registro, risultano prevalenti, ai fini dell'interpretazione degli atti registrati ai sensi dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, la natura intrinseca e gli effetti giuridici dei negozi medesimi. Questi elementi, ossia, si impongono rispetto al titolo e alla forma apparente.
E detta prevalenza vincola l’interprete a privilegiare, nell’individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma con la conseguenza che l’imposizione deve riferirsi “al risultato di un comportamento sostanzialmente unitario, rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali”.
Sulla base di detti assunti, la Corte di legittimità ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di appello avevano escluso l'elusività di un'operazione con la quale il complesso immobiliare (formato da terreni e sovrastanti fabbricati) facente parte di una preesistente azienda agricola era stato conferito in una società le cui quote di partecipazione erano state successivamente cedute ad altre due società.
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