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Le comunicazioni per la cessazione anticipata dell ' incarico di revisore legale si fanno via Pec

Pubblicato il 10 giugno 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con determina della Ragioneria Generale dello Stato del 2 aprile 2013 (disponibile online sul sito Mef a partire dai primi giorni di maggio), in attuazione di quanto disposto dal DM n.261/2012 relativamente ai casi e alle modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisore legale, soprattutto con riguardo agli obblighi di comunicazione relativi alle società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico (art. 10), si stabilisce che tutte le comunicazioni relative alla cessazione anticipata dell’incarico dovranno essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, mediante PEC, all’indirizzo istituzionale della Ragioneria Generale oppure mediante l’applicazione informatica eventualmente resa disponibile sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it).
In base agli specifici obblighi previsti per i revisori e le società diverse dagli enti di interesse pubblico nei casi di risoluzioni anticipate degli incarichi, è previsto che entro 15 giorni dalla data entro cui l’assemblea ha adottato la corrispondente deliberazione, la comunicazione venga inoltrata alla Ragioneria Generale dello Stato; entro lo stesso termine deve essere trasmessa anche la comunicazione relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o società di revisione se non deliberato dall’assemblea contestualmente alla cessazione dell’incarico in essere.
A loro volta, sempre entro il termine di 15 giorni, i revisori legali e le società di revisione dovranno trasmettere alla Ragioneria comunicazione relativa alle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale, in caso di revoca o risoluzione consensuale, oppure copia delle dimissioni.
Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 2409-bis del Codice civile, la società assoggettata a revisione e il presidente del collegio sindacale sono tenuti agli stessi obblighi di comunicazione previsti per gli organi di revisione esterna. Ciò vuol dire che anche i sindaci revisori sono tenuti a comunicare, tramite posta elettronica certificata, la comunicazione relativa, rispettivamente, alla revoca, alla risoluzione consensuale o alle dimissioni dell’incarico di revisore legale.
weekly news 24/2013

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