L’Amministrazione finanziaria ha inviato un avviso di accertamento Irpef emesso per rettifica del corrispettivo di vendita, avente ad oggetto un immobile il cui atto di acquisto non è mai stato sottoposto a rettifica dall’ufficio. Con l’avviso, inoltre, l’ufficio ha proceduto, in via induttiva, ad accertare il reddito da plusvalenza sulla base dell’accertamento di valore effettuato applicando l’Imposta di registro.
L’atto impositivo è stato considerato valido nei primi gradi di giudizio.
Il contribuente ricorre dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sottolineando come il giudice di merito avesse ignorato gli elementi presuntivi portati a proprio favore, tra cui il fatto che il terreno era stato acquistato pochi anni prima ad un valore dichiarato pari a quello successivo ottenuto dalla rivendita senza che l'ufficio avesse sottoposto a rettifica l'atto di acquisto.
La Corte, con l’ordinanza del 10 giugno 2013, n. 14574, ribalta la decisione di merito ritenendo possibile l’annullamento dell’avviso di accertamento proprio per il fatto che gli elementi indiziari addotti dal contribuente, di cui egli poteva avvalersi, erano stati del tutto ignorati dal giudice di merito, che si era solo limitato a sostenere l'insussistenza di prove contrarie.
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