Assonime, con la circolare n. 17 dell’11 giugno 2013, riepiloga le principali novità sia normative che interpretative che assumono rilevanza ai fini della presentazione dei modelli di dichiarazione Unico e Irap 2013, oltre che quelle riguardanti i termini per il versamento delle imposte Ires e Irap.
Con il corposo documento, infatti, vengono illustrati i passaggi inerenti tali adempimenti con particolare attenzione per le novità riguardanti le imposte sui redditi, i modelli di dichiarazione Unico 2013 SC, Irap 2013 e la determinazione degli acconti.
Assonime affronta, così, varie questioni, tra cui: le modifiche alla disciplina delle perdite su crediti; la disciplina delle cosiddette società di comodo o società in perdita sistemica; la disciplina per i beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo inferiore al valore di mercato del relativo diritto, senza tralasciare le ultime indicazioni riguardanti la nuova deducibilità dei beni acquisiti in leasing e quelle, introdotte nel 2012, rilevanti per la compilazione del modello Unico, secondo cui assume rilevanza la possibilità di dedurre analiticamente dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo l’Irap riferibile alle spese per il personale non dedotte dal valore della produzione.
Relativamente al chiarimento offerto per le società in perdita sistemica, la circolare 17/2013 specifica che tali società, considerate di comodo, possono escludere il valore delle partecipazioni in società operative dal calcolo del reddito minimo. Analogamente, anche i crediti per finanziamenti infruttiferi verso le società partecipate non devono essere fatti rientrare nel conteggio del reddito presunto su cui applicare l'Ires e l’addizionale. Tali attività infatti – secondo Assomine – devono essere assimilate alle partecipazioni detenute nelle società a cui i finanziamenti vengono erogati.
Riguardo ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o familiari, Assonime precisa che nella compilazione di Unico l’impresa concedente dovrà dichiarare gli eventuali costi indeducibili tra le altre variazioni in aumento nel quadro RF, mentre il socio/familiare beneficiario dovrà indicare nel proprio modello di dichiarazione il reddito diverso nel quadro RL.
weekly news 24/2013