La Commissione tributaria regionale del Lazio, con ordinanza n. 27/29/2013 depositata il 10 giugno 2013, ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità relativa all'articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, nella parte in cui prevede che i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti od operazioni bancarie, debbano essere posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche ed accertamenti, se il contribuente – titolare di redditi d'impresa o professionista - non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.
Secondo i giudici regionali, la presunzione contenuta nella disposizione censurata sarebbe di per sé “irrazionale” e contrasterebbe con l'articolo 24 della Costituzione sul diritto di difesa comportando che, da un lato, per giustificare il prelievo in contante dai conti correnti sarebbe sufficiente la semplice indicazione del nome del beneficiario, dall'altra, verrebbe imposto un obbligo probatorio aggiuntivo a carico del contribuente il quale dovrebbe precostituire la giustificazione dell'operazione bancaria da porre in essere.
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