“L'incarico generico di predisporre lo schema di bilancio di una società, conferito a un commercialista, non comprende di per sé l'obbligo di controllare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori”.
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15029 del 14 giugno 2014, nella quale viene affrontata la questione relativa alle prestazioni professionali rese da un dottore commercialista.
I Supremi giudici, confermando il verdetto della Corte d’appello, stabiliscono che non ricade sul professionista incaricato di redigere il bilancio aziendale l’onere di verificare l’attendibilità dei dati contabili forniti dagli amministratori, dal momento che, secondo il Codice civile, gli unici enti incaricati di tale compito sono l’organo amministrativo e il collegio sindacale. Né tantomeno il commercialista può essere considerato responsabile dal punto di vista deontologico, avendo la stessa società imposto al professionista di consultare, in caso di dubbi, il Consiglio di amministrazione. Dunque, nessun obbligo di verifica ricade sul professionista che non è tenuto a risarcire gli eventuali danni dovuti ad irregolarità.