Notizia

Senza la sottoscrizione o la delega l'accertamento e' nullo

Pubblicato il 15 giugno 2013 Il Sole 24 Ore; Italia oggi

Con la sentenza n. 14942 del 14 giugno 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso depositato da un contribuente contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato un atto di accertamento a lui notificato di contestazione di maggiori ricavi.
In particolare, la Suprema corte ha aderito alle doglianze avanzate dal ricorrente secondo il quale il provvedimento di accertamento in contestazione avrebbe dovuto essere considerato nullo in quanto privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un dirigente da quest'ultimo delegato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.
Qualora, come nella specie, l'atto di accertamento non sia sottoscritto dal capo ufficio - sottolineano gli Ermellini - è a carico dell'agenzia delle Entrate l'esibizione della delega a favore del sottoscrittore, pena la nullità dell'atto sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini dell'Iva.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...

Scadenza del 16 aprile 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a marzo:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’app...