Con ordinanza n. 16334 depositata il 28 giugno 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una contribuente a cui i giudici dei gradi precedenti avevano confermato una rettifica del reddito per gli anni 1999 e 2000, disposta sinteticamente in considerazione dell'incremento patrimoniale che la stessa aveva asseritamente ottenuto dall'acquisto di un immobile realizzato negli anni successivi.
I giudici di legittimità hanno aderito alle contestazioni mosse dalla donna la quale, premettendo che l'articolo 38 del Dpr n. 600/73 dispone che l'accertamento sintetico del maggior reddito sia basato su “elementi e circostanze di fatto certi”, aveva lamentato la violazione di questa disposizione nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento, il rilievo che la spesa per incremento patrimoniale determinata dall'Ufficio con riferimento all'acquisto dell'immobile corrispondesse al valore di tale immobile accertato ai fini dell'imposta di registro con avviso non impugnato.
Ed infatti, la sentenza censurata aveva applicato la presunzione semplice di conformità tra il valore di mercato definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro ed il prezzo incassato per la vendita, omettendo, tuttavia, di motivare sulle circostanze di fatto dedotte dalla contribuente per superare detta presunzione.
All'interno dell'atto di impugnazione, in particolare, la contribuente aveva dedotto che l'atto relativo all'immobile era una compravendita a tutela di minore; che conseguentemente il relativo prezzo era stato determinato da un professionista abilitato ed era stato ritenuto congruo anche dal Tribunale; che l'avviso di rettifica dell'imposta di registro non era stato opposto nell'erroneo convincimento; che, infine, il prezzo pagato non fosse suscettibile di variazione per essere stato riconosciuto congruo dal Tribunale medesimo.
weekly news 27/2013