L'accesso della Guardia di finanza nella sede dell'impresa, necessita sì, ai sensi dell'articolo 52 del Dpr n. 633/72, di una autorizzazione rilasciata dal capo dell'ufficio, ma non richiede, altresì, che l'atto sia reiterato per ogni singolo accesso ispettivo da effettuare; è infatti possibile che l'autorizzazione venga rilasciata in via preventiva per una pluralità di accesi ispettivi quando l'effettuazione della verifica, per la sua complessità, richieda più di un atto di questo tipo.
E' quanto precisato dalla Corte di cassazione (ermellini), sezione tributaria, nel testo della sentenza n. 17357 depositata il 16 luglio 2013 e con cui è stato rigettato il ricorso presentato da un contribuente contro un accertamento del maggior reddito a lui notificato a seguito di ispezione delle Fiamme gialle.
Il ricorrente, sia nei gradi di merito che di fronte alla Corte di legittimità, si era lamentato dell'illegittimità del secondo accesso presso la sede della società asserendo che questo fosse stato effettuato senza autorizzazione ed a molta distanza di tempo dal primo.
Doglianza, questa, che non ha convinto la Suprema corte secondo la quale non era necessaria la reiterazione dell'autorizzazione non essendo venuta meno la unitarietà complessiva dell'operazione.
weekly news 29/2013