E' risultata soccombente, l'agenzia delle Entrate, nel contenzioso tributario scaturito da un avviso di accertamento notificato ad una cooperativa di trasformazione e vendita di prodotti agricoli, a cui era stato rettificato in via induttiva il reddito, applicando costi in via forfettaria, per il fatto che non aveva esibito i documenti richiesti.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 16731 del 4 luglio 2013, respinge il ricorso dell'Amministrazione finanziaria affermando che è stato accertato come la cooperativa aveva allegato la documentazione richiesta all'atto introduttivo del giudizio, evidenziando che la precedente mancata esibizione era da imputare alla chiusura degli uffici locali delle Entrate, nei quali era in atto un trasferimento.
In conseguenza di ciò, i magistrati di cassazione hanno ritenuto legittimo l'operato dei giudici di merito che hanno deciso la causa in base alla documentazione, giustificativa dei costi sostenuti, presentata nel processo dalla contribuente.
weekly news 29/2013