Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 17442 del 17 luglio 2013 - la sopravvenienza di una causa di forza maggiore in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso, che impedisca il trasferimento della residenza entro i 18 mesi previsti dalla normativa, non determina il venir meno, in capo al contribuente, del diritto ad usufruire del relativo beneficio. Ed infatti, – si legge nel testo della decisione - nella valutazione della realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, “elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio” e vero e proprio obbligo per il contribuente nei confronti del Fisco, non può non tenersi conto “della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata dell'evento”.
weekly news 29/2013