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Regime fiscale delle cessioni di quote di fondi immobiliari

Pubblicato il 19 luglio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La risoluzione n. 54/E del 18 luglio 2013, dell'agenzia delle Entrate, è rivolta a fornire chiarimenti in materia di regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari di diritto italiano, previsto dall’articolo 32 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. Tale normativa, per evitare elusioni, ha distinto la tassazione in base alla natura dei partecipanti ai fondi, se investitori istituzionali o meno, ed in base alla misura della partecipazione (più o meno del 5%).

In particolare, si precisa che:

- rientrano tra gli investitori istituzionali indicati nella lettera f) del comma 3 dell’articolo 32 del decreto legge n. 78 del 2010, gli Stati e gli enti pubblici esteri costituiti nei Paesi o territori inclusi nella white list, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria, imprese di assicurazione, intermediari bancari e finanziari, se istituiti nei medesimi Paesi o territori. In attesa dell’emanazione della white list, si deve fare riferimento all’elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, da ultimo modificato dal decreto del 27 luglio 2010;

- la sussistenza del requisito della vigilanza prudenziale può essere comprovata dalla lettera di autorizzazione all’istituzione del fondo recante la precisazione che l’organismo è conforme alla Direttiva UCITS IV;

- per quanto riguarda la cessione di quote del fondo da parte di un investitore “qualificato”, il D.L. n. 78/2010 assimila la cessione di quote di partecipazione superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo alla cessione di quote di partecipazione qualificate in società ed enti commerciali indicati nell’articolo 5 del Tuir. Quindi, la plusvalenza realizzata da un soggetto che non possiede le quote nell’esercizio di attività d’impresa concorre a formare il reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento. Vanno applicate le ordinarie regole contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir, secondo cui occorre tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, anche se nei confronti di soggetti diversi, a partire dalla data in cui la partecipazione supera le percentuali rilevanti indicate. Però, considerato che la percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d’imposta, si ritiene che, in deroga ai criteri ordinari sopra riportati, la verifica della percentuale rilevante debba avvenire a tale data.

weekly news 29/2013

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