La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 17431 depositata il 17 luglio 2013, ha rigettato il ricorso avanzato dal titolare di un'impresa edile contro la decisione con cui, in sede di appello, era stata confermata la revoca del credito d'imposta dallo stesso goduto ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 449/1997 per l'assunzione di dipendenti per l'anno 1998, in quanto i nuovi cinque lavoratori assunti erano stati tutti licenziati tra il 1999 il 2000.
Nel testo della decisione, i giudici di legittimità hanno ricordato come la normativa citata condizioni espressamente l'applicazione dei benefici al mantenimento, nel periodo agevolato, del livello occupazionale raggiunto con le nuove assunzioni.
Nella specie – ha continuato la Corte - non poteva attribuirsi alcuna rilevanza alla circostanza indicata dal ricorrente per giustificare il licenziamento e relativa al provvedimento di sospensione dei lavori adottato dalla stazione appaltante.
Secondo il Supremo collegio, ossia, detta circostanza non integrava un'ipotesi di causa di forza maggiore non imputabile alla volontà del datore; ed infatti, la sospensione dei lavori disposta dall'appaltante non poteva determinare, di per sé, la cessazione dell'attività di impresa.
Di conseguenza, il licenziamento dei dipendenti neo assunti andava, nella specie, ricondotto esclusivamente ad una libera scelta del datore.
weekly news 29/13