In materia di concordato preventivo cosiddetto “in bianco”, la verbalizzazione notarile di cui al IV comma dell'articolo 161 della Legge fallimentare, concernente la dichiarazione dell'organo societario competente a deliberare la presentazione della relativa domanda, “deve intendersi riferita alla sola domanda e non (anche) alla proposta, non necessitando quest'ultima di autonoma ed ulteriore verbalizzazione ai sensi del III comma dell'articolo 152 Legge Fallimentare”.
E' quanto spiegato dai notai del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, nel testo di una massima diffusa il 16 luglio sul proprio sito web.
Nel testo del documento viene sottolineato come la soluzione proposta appaia la più coerente con la previsione del legislatore e con la natura e funzione che la Legge Fallimentare riserva all'intervento notarile in questa procedura.
Difatti – si legge nella massima - “il ruolo del Notaio sembra essere teso alla verifica dei poteri del deliberante al fine di una corretta e tempestiva informazione sullo stato di crisi sia dei soci che del pubblico mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese”.
weekly news 30/2013