Con sentenza pronunciata il 18 luglio 2013 relativamente alle cause riunite C-210/11 e C-211/11, la Corte di giustizia Ue ha precisato che gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della Sesta Direttiva IVA n. 77/388/CEE devono essere interpretati nel senso di impedire che costituisca una locazione d'immobile esente “la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l'uso privato da parte del gestore di quest'ultima, senza che sia previsto a carico dei beneficiari, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro”; a tale riguardo – continuano i giudici europei - è ininfluente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all'imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall'esecuzione, da parte dei suoi beneficiari, del loro compito statutario o del loro contratto d'impiego.
In particolare, la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell'immobile interamente destinato all'impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest'ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell'impresa va considerata come irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell'esenzione prevista.
In definitiva, la concessione di un immobile della società ad uso privato e senza corrispettivo, non può essere assimilata a una locazione esente da Iva, e ciò anche qualora la normativa sull'imposizione diretta configuri tale uso come un compenso in natura per i beneficiari.
weekly news 30/2013