Notizia

E ' l ' Amministrazione a dover provare che le fatture sono false

Pubblicato il 25 luglio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17959 depositata il 24 luglio 2013, precisa che l'inesistenza di un'operazione commerciale deve essere dimostrata dall'Ufficio tributario. Il caso riguarda un contribuente, al quale non era stato riconosciuto un credito Iva in quanto derivante da fatture passive ritenute oggettivamente inesistenti.

La Corte, alla quale era ricorso il contribuente, nel premettere che non è sufficiente il versamento dell'imposta per giustificare un'operazione, sottolinea come la competenza a portare gli elementi utili a dimostrare l'inesistenza di un'operazione commerciale spetta all'Amministrazione, dovendo il contribuente unicamente provvedere alla tenuta della contabilità, esposta anche nella dichiarazione fiscale.

Sarà poi il giudice a valutare i riferimenti prodotti e a motivare il proprio giudizio. Il contribuente dovrà fornire prova contraria solo qualora gli elementi forniti dall'Ufficio siano ritenuti dotati di gravità, precisione e concordanza.

weekly news 30/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 31 maggio 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggett...

Scadenza del 01 giugno 2026
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative:ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);al primo trimestre (soggetti...

Scadenza del 01 giugno 2026
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coo...

Scadenza del 01 giugno 2026
Rottamazione-quater

Versamento dodicesima rata (di max 18) di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione-quater”.È riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni e pertanto il versamento &egr...