La Commissione tributaria provinciale di Macerata, con la sentenza n. 139/02/13 depositata il 15 luglio 2013, ha accolto il ricorso presentato da un notaio contro l'avviso di liquidazione di imposta che gli era stato notificato dall'agenzia delle Entrate per imposte di registro, ipotecaria e catastale relative ad un atto pubblico consistente in un mutuo dissenso di donazione.
Con questo atto i contraenti avevano espresso la volontà di risolvere, con effetto volutamente retroattivo, una precedente donazione stipulata tra le medesime; in sede di registrazione telematica dell'atto, l'imposta di registro era stata liquidata in misura fissa sulla considerazione della mancata produzione di effetti traslativi.
Detta liquidazione in misura fissa era stata, tuttavia, disconosciuta dall'Ufficio, il quale aveva ritenuto che la stipulazione del contratto di mutuo dissenso avesse realizzato l'estinzione della precedente donazione e la conseguente retrocessone dell'immobile agli originari donanti, ossia avesse realizzato un nuovo e diverso effetto traslativo suscettibile di applicazione di imposte da calcolarsi proporzionalmente al valore del bene oggetto del rogito.
Questa ultima interpretazione non è stata, tuttavia, condivisa dai giudici della Commissione provinciale marchigiana, i quali hanno evidenziato che, dalla lettura del rogito oggetto di accertamento, si evinceva chiaramente che le parti non avevano voluto produrre alcun effetto traslativo, volendo esclusivamente porre nel nulla e vanificare gli effetti del precedente atto di donazione, con effetti volutamente retroattivi.
E la volontà solutoria chiaramente manifestata dalle parti – ha continuato la Ctp – consentiva di dare al negozio un effetto retroattivo consistente, nella specie, nella mera eliminazione degli effetti traslativi scaturenti dalla precedente donazione.
weekly news 30/2013