Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 18108 del 25 luglio 2013 – perché il professionista possa essere assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive occorre “un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l'attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche”.
Non sarebbe di per sé sufficiente l'esistenza di beni strumentali di valore superiore a 15 mila euro come per contro rilevato dall'agenzia delle Entrate nel testo della propria circolare n. 45/2008.
Sulla scorta di queste considerazioni, la Suprema corte ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un medico contro la decisione con cui i giudici della Commissione tributaria regionale gli avevano negato il rimborso dell'Irap facendo “acritico riferimento” alla citata circolare delle Entrate, secondo cui per l'applicazione dell'imposta sarebbero sufficienti beni strumentali di valore superiore a 15 mila euro.
weekly news 30/2013