La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14214, del 5 giugno 2013, respinge il ricorso presentato da un lavoratore che chiedeva il risarcimento automatico per danno da demansionamento.
I giudici precisano che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.
Non si ritiene infatti sufficiente che il lavoratore adduca quale motivazione del ricorso la sola sottrazione delle proprie mansioni, ma è necessario che venga allegata – oltre al demansionamento – anche la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale, evidenziando "l'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, sia nelle sue scelte di vita che nell'espressione e realizzazione della propria personalità nel mondo esterno".
weekly news 30/2013