La legge Fornero ha istituito in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, per il padre lavoratore dipendente un congedo obbligatorio (un giorno) e uno facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, che è di due giorni, da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, con relativa indennità pari al 100% della retribuzione.
L'Inps, con il messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013, fornisce in materia le prime indicazioni per la gestione della domanda. I lavoratori aventi diritto sono gli stagionali, quelli dello spettacolo saltuari o a termine, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i disoccupati o sospesi, gli operai agricoli, che devono presentare il modulo Sr136 direttamente alle strutture territoriali dell'Inps e ai patronati.
L'indennità sarà corrisposta direttamente dall'Istituto.
weekly news 30/2013