Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con riferimento alle agevolazioni previste dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012, che a decorrere dal 1° gennaio 2013 prevede una riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro che assumono particolari categorie di lavoratori socialmente svantaggiati, in data 25 luglio 2013, ha pubblicato la circolare n. 34, con cui si forniscono ulteriori specificazioni.
Nel documento di prassi si legge, infatti, che in base ad un conforme parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le agevolazioni per le nuove assunzioni si applicano non solo ai contributi sociali dovuti all’Inps, ma anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail.
Cioè, per i neo assunti di cui alla legge Fornero (over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, o occupate in un settore economico caratterizzato da accentuata disparità occupazionale, o ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi) è prevista la riduzione alla metà anche dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro.
Finora l’incentivo non è stato applicato, in assenza di un documento che regolasse le procedure operative per poterne beneficiare.
Dopo la circolare Inps n. 111/2013 che, di fatto, regola la decontribuzione solo per la prima delle 4 categorie di lavoratori – cioè gli over 50 – rinviando ad un successivo documento ministeriale le disposizioni per le altre categorie svantaggiate, il ministero del Lavoro è prontamente intervenuto per offrire una più completa lettura interpretativa del DM 20 marzo 2013, che con riferimento soprattutto all’assunzione delle donne richiamava il presupposto che fossero “prive di un impiego regolarmente retribuito” da 6 a 24 mesi.
Una delle novità della circolare n. 34/203 è, dunque, proprio la nuova chiave di lettura di tale presupposto. Il Ministero specifica che la condizione ricorre:
- nei rapporti di lavoro subordinato se la durata è inferiore a 6 mesi;
- nei rapporti di lavoro autonomo se la remunerazione base annuale è inferiore a 4.800 euro;
- nei rapporti di lavoro parasubordinato se la remunerazione base annuale è inferiore a 8.000 euro.
Dunque, per vedere se l’assunzione della lavoratrice può essere agevolata o meno è necessario fare una verifica riferita ai 6 oppure ai 24 mesi precedenti la data della costituzione del nuovo rapporto di lavoro, a seconda del tipo di assunzione, per accertare che la stessa non abbia svolto altro lavoro con le suddette caratteristiche.
weekly news 30/2013