Con la sentenza n. 35502 depositata il 26 agosto 2013, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui i giudici dei gradi di merito, nell'ambito di un patteggiamento per il reato di bancarotta fraudolenta, lo avevano condannato ad una pena detentiva in misura inferiore ai due anni e alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale per dieci anni.
Il ricorrente, in particolare, lamentava che gli organi di merito non avessero rispettato quanto sancito dall'articolo 445 del Codice di procedura penale, ai sensi del quale le pene accessorie non sono applicabili quando la pena irrogata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria.
Doglianza, questa, a cui ha aderito la Corte di cassazione la quale ha annullato, senza rinvio, la precedente statuizione in merito all'interdizione decennale dall'esercizio dell'impresa.