Secondo la Corte di legittimità – sentenza n. 19767 depositata il 28 agosto 2013 – nell'ambito degli accertamenti fiscali basati sull'applicazione degli studi di settore, assume primario rilievo il contraddittorio avuto con il contribuente, contraddittorio dal quale possono emergere “elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la presunzione indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato”.
Così, una volta che in sede di contraddittorio vengano sollevate delle contestazioni da parte del contribuente, l'atto di accertamento che ne consegue deve essere adeguatamente motivato ed integrato, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali le deduzioni del contribuente medesimo siano state disattese; non è esaustiva, in tale contesto, una motivazione che si esaurisca nel mero rilievo dello scostamento del reddito dichiarato dai parametri degli studi di settore.
La Cassazione, in particolare, ha aderito alla decisione con cui i giudici di merito avevano confermato l'annullamento di un atto impositivo notificato ad un macellaio sulla base dello scostamento dagli studi di settore senza che il Fisco avesse preso in considerazione quanto dichiarato dal contribuente in sede di contraddittorio relativamente al forte calo della vendita di carne, subito nel periodo in cui si era diffusa l'encefalopatia spungiforme.