La Corte di cassazione, con sentenza n. 19579 del 26 agosto 2013, sostiene che, se nel contratto di appalto tra due società, viene stabilito che vi è l'obbligo, a carico di una delle due, di dotare il personale “di cuffie, grembiuli e divise sempre pulite”, l'obbligata deve provvedere; qualora risulti inadempiente, è tenuta a risarcire il danno (articolo 1218, codice civile).
Bocciata anche la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui è illegittimo affermare che dalla clausola tra appaltante e appaltatrice deriva una prestazione a favore di terzi; la sentenza ricorda infatti che “l’art. 1411 cod. civ. stabilisce che è sempre valida la stipulazione di un contratto a favore di terzi, purché lo stipulante vi abbia interesse”.
E, nel caso concreto, la società appaltante, che risulta aver esplicitamente inserito nel contratto di appalto che l’appaltatrice era obbligata a far indossare ai lavoratori una divisa di lavoro (cuffie, grembiuli e divise) ‘sempre pulita’, ha interesse a ciò. Da qui, l’obbligo della datrice di lavoro di sostenere le spese di lavaggio o di rimborsare al lavoratore quelle sostenute a tal fine.