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Contratti a termine, le istruzioni del Ministero dopo le modifiche

Pubblicato il 30 agosto 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Relativamente al decreto legge n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013, tra le indicazioni operative che il Ministero del lavoro fornisce con la circolare n. 35, del 29 agosto 2013, si evidenziano quelle relative al contratto a tempo determinato.

 Il contratto a termine “acausale” può essere sottoscritto anche in assenza delle ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" in caso di:

 - primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;

 - ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 Si specifica, inoltre, che i contratti collettivi, anche aziendali, possano prevedere in materia di contratto “acausale” una durata maggiore di dodici mesi o che, anche soggetti che abbiano avuti precedenti rapporti di lavoro subordinato, possano sottoscrivere tale tipologia contrattuale.

 Il contratto può essere prorogato e nella durata massima di dodici mesi è compresa l'eventuale proroga. Si chiarisce che sono interessati da tale proroga anche i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto legge, 28 giugno 2013, ma non ancora scaduti.

 L'intervallo di 10 o 20 giorni tra due contratti a termine interessa anche i contratti stipulati a partire dal 28 giugno 2013, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data.

 In caso di assunzione di lavoratori in mobilità, non si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs n. 368/2001; non è quindi necessario indicare le ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” o il rispetto degli intervalli. 

 Relativamente al principio di non discriminazione e ai criteri di computo, i lavoratori in mobilità interessati sono esclusivamente quelli assunti a partire dal 23 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione.

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