La Sesta Sezione civile tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20028/2013, sancisce un importante principio di diritto relativo al processo tributario, riguardante l’autosufficienza del ricorso per Cassazione.
In particolare, i Supremi giudici ritengono che è nulla la notifica dell’avviso di mora da parte del Concessionario della riscossione, nel caso in cui quest’ultimo non esibisce in giudizio la prova della notifica dell’atto presupposto.
Richiamando il principio dell’autosufficienza, a fondamento del processo tributario nella fase del ricorso in Cassazione, la Corte ritiene di non poter accogliere le obiezioni mosse da Equitalia.
Secondo il citato principio, infatti, se durante il ricorso si fa espresso richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito, questi devono essere necessariamente riprodotti nell’ambito del ricorso, per la parte che interessa la Cassazione. Senza tali atti, il ricorso è da considerare inammissibile, dato che la Corte non viene posta nelle condizioni di poter effettuare i dovuti controlli, dovendo riferirsi alle sole deduzioni contenute nel ricorso. Per di più, tali lacune non possono essere colmate neanche con indagini integrative, dal momento che la Corte di Cassazione non ha accesso agli atti attinenti il giudizio di merito.