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Riutilizzabili dal Fisco le prove raccolte anche per accertamenti diversi

Pubblicato il 31 agosto 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con l'ordinanza n. 20013, del 30 agosto 2013, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate e stabilisce che è valido un atto impositivo emesso dall'Amministrazione sulla base di presunzioni raccolte relativamente ad un'altra imposta.

Il caso riguarda il proprietario di una tabaccheria raggiunto da un atto impositivo per accertamento della maggiore imposta Irpef generata da presunzioni che il Fisco aveva raccolto per la verifica dell'imposta di registro sulla cessione. Il valore della cessione indicato in bilancio era inferiore rispetto a quanto accertato ai fini dell'imposta di registro.

La Corte sottolinea la legittimità di un secondo utilizzo di elementi probatori di cui gli Uffici si sono avvalsi in precedenza, utili a provare il fatto posto a base dell'accertamento, come nel caso di specie.

Spetta poi al contribuente l'onere di provare l'inesattezza dell'accertamento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2024
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa ...