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Condanna penale indipendente dall'annullamento dell'avviso

Pubblicato il 03 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Secondo la Cassazione – sentenza n. 35846 depositata il 2 settembre 2013 – nel giudizio volto a verificare la responsabilità penale del contribuente, è al giudice penale che esclusivamente spetta il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'imposta evasa, attraverso una verifica “che può venire a sovrapporsi e anche a entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario”.

Giudizio penale e giudizio tributario, ossia, sono, di per sé, autonomi e indipendenti.

Nella vicenda in esame, un agente di rappresentanza si era opposto alla decisione di condanna per evasione fiscale ritenendo che il giudice penale non avesse tenuto conto, per la stessa vicenda, dell'annullamento disposto dalle Commissioni tributarie, provinciale e regionale, relativamente all'avviso di recupero a tassazione delle maggiori imposte precedentemente notificatogli dall'agenzia delle Entrate.


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Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...