Secondo la Cassazione – sentenza n. 35846 depositata il 2 settembre 2013 – nel giudizio volto a verificare la responsabilità penale del contribuente, è al giudice penale che esclusivamente spetta il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'imposta evasa, attraverso una verifica “che può venire a sovrapporsi e anche a entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario”.
Giudizio penale e giudizio tributario, ossia, sono, di per sé, autonomi e indipendenti.
Nella vicenda in esame, un agente di rappresentanza si era opposto alla decisione di condanna per evasione fiscale ritenendo che il giudice penale non avesse tenuto conto, per la stessa vicenda, dell'annullamento disposto dalle Commissioni tributarie, provinciale e regionale, relativamente all'avviso di recupero a tassazione delle maggiori imposte precedentemente notificatogli dall'agenzia delle Entrate.