Notizia

Cartella da motivare adeguatamente

Pubblicato il 04 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20211 depositata il 3 settembre 2013, ha definitivamente sancito l'annullamento di una cartella esattoriale notificata ad un contribuente relativamente ai redditi Irpef ed esclusivamente motivata con l'indicazione “omesso o carente versamento dell'imposta”.

Aderendo alle argomentazioni già rese dai giudici delle Commissioni tributarie, prima provinciale e poi regionale, la Suprema corte ha ritenuto che la motivazione allegata alla cartella in esame non fosse adeguata ad una pretesa fiscale; ne discendeva la nullità della cartella medesima.

Nel testo dell'ordinanza viene anche sottolineato che, in presenza di altri elementi a sostegno della motivazione resa, non valutati dal giudice di secondo grado, il Fisco avrebbe dovuto procedere con il mezzo revocatorio e non con il ricorso in Cassazione.

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Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

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Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).