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Committente responsabile solo se con la sua condotta ha inciso nella causazione dell'evento

Pubblicato il 06 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Ai fini della configurazione della responsabilità del committente di cui al Decreto legislativo n. 494/1996, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte della capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto di contratto di prestazioni d'opera, nonché alla agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

E' quanto ricordato dai giudici della Quarta sezione penale di Cassazione nel testo della sentenza n. 36398 del 5 settembre 2013, con la quale è stata annullata, con rinvio, la decisione di condanna per violazione delle norme anti infortunistiche resa nei confronti dei committenti di alcuni lavori edili appaltati ad una ditta individuale.

In particolare, nelle fasi di merito era stata riconosciuta la corresponsabilità penale di detti committenti, in considerazione del sinistro mortale che era occorso ad un dipendente della ditta appaltatrice mentre era a lavoro nel cantiere.

I giudici di Cassazione hanno annullato la decisione e ritenuto opportuno un nuovo esame di merito sull'assunto che la sentenza impugnata avesse erroneamente considerato rilevanti sul piano causale una serie di doveri – quali, ad esempio, quello di nominare il coordinatore dei lavori per la progettazione - che la legislazione non riconduce in capo al committente.

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