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Legittimo il licenziamento del dipendente che imposti un'attività in concorrenza con il datore di lavoro

Pubblicato il 06 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 19096 del 9 agosto 2013, afferma la legittimità del licenziamento del dipendente che anche solo imposti un'attività che possa essere potenzialmente lesiva degli interessi del datore di lavoro.

Protagonista della vicenda il dipendente di un laboratorio analisi, che aveva costituito una srl allo scopo di svolgere attività medico associata, fatto questo che configura l'infrazione dell'obbligo di fedeltà, sancito dall'art. 2105 c.c., consistente nel divieto di svolgere attività in concorrenza con l'impresa e di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione della stessa, o farne uso in modo da arrecarne pregiudizio, e collegato ai principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), che impongono “al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente”.

Il comportamento messo in atto dal dipendente, pur trattandosi di una semplice predisposizione di attività, risulta quindi potenzialmente produttivo di danno e, pertanto, in violazione dell'obbligo di fedeltà.


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