Con la sentenza n. 74/27/2013, la Ctr Lombardia chiarisce che, nell’ambito dell’accertamento sintetico, se il contribuente non ha risposto al questionario, la difesa mantiene la facoltà di produrre documenti nelle successive fasi istruttorie e durante il contenzioso. L'agenzia delle Entrate in appello opponeva alla contribuente, la quale non aveva dato seguito al questionario ricevuto, la decadenza dalla possibilità di produrre documenti. Ma i giudici sottolineano che il dovere di collaborazione con il Fisco era stato ottemperato già nella fase pre-contenziosa, in cui l’accertata aveva prodotto ampia documentazione. L'omessa risposta al questionario, si spiega, non ha effetti preclusivi: la possibilità di allegazione di documenti decade solo qualora l'Amministrazione abbia effettuato una richiesta/ricerca di atti per i quali è prevista la tenuta obbligatoria a cui sia seguito un rifiuto/occultamento da parte del contribuente.