Notizia

Contenzioso, allegazione di documenti possibile anche senza risposta al questionario

Pubblicato il 09 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi


Con la sentenza n. 74/27/2013, la Ctr Lombardia chiarisce che, nell’ambito dell’accertamento sintetico, se il contribuente non ha risposto al questionario, la difesa mantiene la facoltà di produrre documenti nelle successive fasi istruttorie e durante il contenzioso. L'agenzia delle Entrate in appello opponeva alla contribuente, la quale non aveva dato seguito al questionario ricevuto, la decadenza dalla possibilità di produrre documenti. Ma i giudici sottolineano che il dovere di collaborazione con il Fisco era stato ottemperato già nella fase pre-contenziosa, in cui l’accertata aveva prodotto ampia documentazione. L'omessa risposta al questionario, si spiega, non ha effetti preclusivi: la possibilità di allegazione di documenti decade solo qualora l'Amministrazione abbia effettuato una richiesta/ricerca di atti per i quali è prevista la tenuta obbligatoria a cui sia seguito un rifiuto/occultamento da parte del contribuente.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).