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Elusione con rilevanza penale

Pubblicato il 10 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi


Con sentenza del 9 settembre 2013, la n. 36894, la Corte di cassazione ha confermato la misura cautelare del sequestro dei beni di un contribuente nell'ambito di un'indagine per dichiarazione infedele scaturita in considerazione di un'operazione di cessione di partecipazioni ritenuta elusiva ai sensi dell'articolo 37 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73. Il contribuente si era opposto alla decisione di conferma del sequestro resa dal Tribunale del riesame lamentando che fosse da escludere la rilevanza penale dell'elusione fiscale. Di diverso avviso i giudici della Quinta sezione penale secondo i quali, in campo penale, anche se “non può affermarsi l'esistenza di una regola generale antielusiva, che prescinda da specifiche norme, così come, invece, ritenuto dalle Sezioni Unite civili della Corte suprema di cassazione con la sentenza n. 30055 del 2008”, può tuttavia asserirsi “la rilevanza penale di condotte che rientrino in una specifica disposizione fiscale antielusiva” come, nella specie, in presenza di dichiarazione infedele. In particolare, la Suprema corte ha ravvisato l'esistenza del fumus del reato giustificativo della misura cautelare reale, in quanto - si legge nel testo della decisione - la fattispecie di reato ipotizzata dall'accusa non richiede una dichiarazione fraudolenta, “bensì soltanto che la dichiarazione sia infedele, ossia che, anche senza l'uso di mezzi fraudolenti, siano indicati nella stessa elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando ricorrano le altre condizioni ivi previste in relazione all'ammontare dell'imposta evasa e degli elementi attivi sottratti alla imposizione”.


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